Disciplina del Fondo speciale per le case canoniche del Mezzogiorno

DETERMINAZIONE

La XLIX Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

– VISTE le determinazioni approvate dalla XLVIII Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana;

– CONSIDERATA l’opportunità di introdurre, dopo un anno di esperimento dell’applicazione delle medesime, chiarimenti, modifiche e integrazioni nella disciplina relativa al Fondo speciale per le case canoniche del Mezzogiorno;

– VISTI i paragrafi 1, 2 e 5 della delibera CEI n. 57,

 

approva la seguente determinazione

 

1. A partire dall’entrata in vigore della presente determinazione, le somme assegnate per la costruzione di case canoniche nelle regioni ecclesiastiche Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, nel quadro del finanziamento per l’edilizia di culto sono erogate attraverso contributi concessi in conto capitale e in forma forfetaria sino a un massimo dell’85% del costo preventivato nei limiti dei parametri indicativi previsti dalle vigenti “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per la nuova edilizia di culto”.

2. L’assegnazione dei contributi è regolata dalle richiamate “Disposizioni” di cui al n. 1 e dalle presenti determinazioni.I contributi sono erogabili:

a) in favore di parrocchie prive di casa canonica, per la costruzione ex novo della stessa oppure per l’acquisto e l’eventuale conseguente adattamento di edifici o complessi abitativi interparrocchiali da destinare all’abitazione di sacerdoti in cura d’anime;

b) in favore di parrocchie dotate di casa canonica dichiarata strutturalmente inagibile con provvedimento della competente autorità civile, per gli interventi necessari per rendere abitabile la medesima, fino a un massimo, in tali casi, del 65% del costo preventivato;

c) in favore di parrocchie dotate di casa canonica in stato di grave degrado, ma non strutturalmente inagibile, per interventi di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (Testo A), approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e della circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998, fino aun massimo del 65% del costo preventivato;

d) in favore di parrocchie dotate di casa canonica danneggiata da eventi calamitosi ammessa a provvidenze pubbliche secondo la normativa dello Stato o delle Regioni in misura insufficiente o successivamente revocate in tutto o in parte, per un ammontare non superiore all’85% della quota di spesa rimasta scoperta.

3. I contributi non possono in ogni caso riguardare:

a) gli interventi di carattere manutentivo;

b) le porzioni del fabbricato non destinate all’abitazione dei sacerdoti in cura d’anime.

4. Le opere di cui al n. 2, lettere a) e b), hanno di regola diritto di prelazione sui lavori concernenti le case canoniche in stato di grave degrado, a meno che il Vescovo diocesano, in singoli casi, non dichiari espressamente, per questi ultimi, lo stato di maggiore urgenza e necessità.

5. L’ammissione al finanziamento è concessa alla condizione che l’edificio per il quale si chiede l’intervento della C.E.I. sia di proprietà di una parrocchia risultante inserita nell’elenco di quelle aventi i requisiti previsti dalle presenti disposizioni, predisposto dal Servizio per l’edilizia di culto, sentita la Commissione omonima, sulla base delle indicazioni dei Vescovi diocesani.

Fonte: chiesacattolica.it